Art. 7.

      1. La lettera a) del comma 2-ter e il comma 5-bis del decreto-legge 14 settembre 2004, n. 241, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 novembre 2004, n. 271, sono abrogati.
      2. Dalla data di entrata in vigore della presente legge riacquistano efficacia le disposizioni del comma 13 dell'articolo 13 e dei commi 5-ter e 5-quater dell'articolo 14 del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, nel testo vigente prima della data di entrata in vigore del decreto-legge 14 settembre 2004, n. 241, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 novembre 2004, n. 271.

 

Pag. 11


      3. Le sanzioni comminate con sentenza definitiva in conseguenza dell'applicazione delle disposizioni di cui al comma 1 sono dichiarate estinte dal giudice dell'esecuzione ovvero convertite in quelle che sarebbero state comminate in base alla disciplina applicabile ai sensi del comma 2, nella misura residua ancora da espiare.